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Notaio Giacomo Laurora Repertorio n. 10'807 Raccolta n. 2'807 Registrato al I° Ufficio Registro Atti Pubblici di Roma il 15.10.1987 al n. 46998 vol. 1/B Atto Costitutivo di Associazione -REPUBBLICA ITALIANA- L’anno millenovecentoottantasette, il dì nove del mese di ottobre (9 ottobre 1987). In Roma, e nel mio studio in piazza Bologna 2. Avanti a me, dott. Giacomo Laurora, Notaio residente in Roma, iscritto nel Ruolo Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, …………………………….…….. con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: art. 1) E’ costituita fra i comparenti e fra quanti in seguito vi aderiranno una associazione denominata "ZIMBRA". art. 2) Gli scopi dell’associazione sono precisati nell’art. 4 dello statuto che le parti mi esibiscono e che al presente atto si allega sotto lalettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale,……… art. 3) La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. …………………………………….. Allegato "A" al repertorio n. 10'807/2'807 STATUTO Dell’associazione culturale e sportiva denominata "ZIMBRA" TITOLO I Denominazione-sede-durata Articolo 1 Con sede in Roma, per ora in via Francesco Tovaglieri 392, è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile. Articolo 2 L’Associazione è retta dalle norme di cui al presente statuto e dalle eventuali disposizioni regolamentari che saranno emanate dagli organi competenti, ai sensi di esso. Articolo 3 L’Associazione è a tempo indeterminato e non ha scopi di lucro. TITOLO II Scopo Articolo 4 L’Associazione si propone di produrre, promuovere, organizzare: -spettacoli, attività musicali, teatrali, artistiche, culturali, ricreative, ristorative, turistiche, pubblicitarie ed attività affini di qualsiasi genere ed in qualsiasi modo; -si propone altresì di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica di attività sportive, nonché la partecipazione a manifestazioni e competizioni sportive; favorendo con ciò un sano e proficuo impegno del tempo libero degli associati ed altresì favorendo lo sviluppo delle capacità morali, intelletuali, fisiche, culturali e simili. Articolo 5 Per i fini di cui sopra l’Associazione provvede a compiere tute le attività comunque connesse, affini o attinenti lo scopo sociale, e, in specie, a solo titolo esemplificativo:
TITOLO III Patrimonio ed entrete sociali Articolo 6 Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituite da:
Articolo 7 In momenti di speciale difficoltà i soci possono validamente rinuncire a parte delle loro spettanze ed anche esporsi finanziariamente, nell’inteesse dell’Associazione previa l’osservanza delle forme sociali e previa delibera del Consiglio Direttivo. Quando vengono ad essere superati i momenti di difficoltà, i soci possono pretendere la restituzione delle esposizioni all’Associazione. TITOLO IV Soci Articolo 8 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro la cui domanda di ammisione verrà accettata dal Consiglio Direttivo, che decide senza obblighi di motivazione, e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di adesione e quella sociale, secondo quanto stabilito dal Regolamento, n riferimento alla categoria sociale. Ogni associando è tenuto ad avere perfetta conoscenza dello Statuto e di tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Consiglio Direttivo ed all’osservanza di essi. Inoltre è tenuto a far conoscere ed affermare gli scopi dell’Associazione e contribuire, conferendo il proprio lavoro, all’attività sociale a secondo delle necessità della stessa. Per eventuali questioni o controversie sorte, l’associando è tenuto a risolverle nell’ambito degli stessi organi stabiliti dallo Statuto. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio, o vi abbiano interesse diretto in attività identiche od affini a quelle esercitate dall’Associazione, salvo delibera del Consiglio Direttivo. Articolo 9 I soci sono divisi nelle seguenti categorie:
Articolo 10 Il Consiglio Direttivo si riserva di demandare alle norme del Regolamento Interno la previsione di particolari casi. Articolo 11 I soci hanno diritto a:
TITOLO V Articolo 12 La qualità di socio si perde per dimissioni, recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso qualora il socio abia degli impegni in corso con l?associazione, questi debbono comunque essere regolarmente adempiuti. Articolo 13 Ogni socio può, a suo giudizio, dimettersi dalla qualità di socio, in ogni momento, presentando domanda scritta motivata al Consiglio Direttivo. Articolo 14 Oltre che nei casi previsti per legge, può recedere il socio:
Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorranoo i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Articolo 15 Sono considerati decaduti dal Consiglio Direttio i soci che non presentino nei termini dovuti la domanda di proroga. Articolo 16 L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
L’esclusione diventa operante a norma di Regolamento. Articolo 17 Le controversie che insorgessero tra i soci e l’Associazione in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo su tali materie saranno demandate a tutti gli effetti all’Art. 808 Cod. Proc. Civ. alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri, regolato dagli Art. 37, 38, 39, del presente Statuto. Articolo 18 Il socio che cessa di far parte dell’Associazione per recesso, decadenza od esclusione, è responsabile verso l’Associazione e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dall’Associazione e per tutte le spese da essa effettuate sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. TITOLO VI Organi Sociali Articolo 19 Sono organi dell’Associazione:
Assemblee Articolo 20 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto contenente l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, spedito a ciascun socio mediante lettera almeno dieci giorni prima dell’adunanza, oltre che affissa nella sede sociale. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentatati tutti i soci con diritto di voto, tutti i Consigleri e tutti i Sindaci effettivi. I Soci Onorari e Ordinari Aggiunti partecipano alle Assemblee a titolo Consultivo. Articolo 21 L’Assemblea Ordinaria:
Essa ha luogo almeno una volta l’anno. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da tratare, dal Colleggio dei Sindaci o da almeno un quinto dei Soci Ordinari Effettivi. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L’Assemblea, a norma di legge, è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’Atto Costituivo o sullo scioglimento dell’Associazione, e quindi sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Articolo 22 In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione per cui occorre la presenta diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Articolo 23 Per le votazioni si procederà normaòmente con il sistema di alzata di mano, mentre si ricorre allo scutinio segreto qualora lo richieda un quinto dei presenti; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto. Articolo 24 Hanno diritto al voto nele Assemblee i Soci Ordinari Effettivi che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Il Consiglio Direttivo, valutati casi particolari, può deliberare diversamente da quanto sopra esposto. Ogi socio ha un solo voto e può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale di Assemblea e conservate fra gli Atti Sociali. Tutti coloro che partecipano all’Assemblea a titolo consultivo possono chiedere la parola. Tale intervento può essere menzionato nel verbale di Assemblea, su richiesta di almeno un decimo dei soci presenti o rappresentati, ma non comporta alcun onere da parte degli Organi Sociali dell’Associazione. Articolo 25 L’Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente scelto preferibilmente tra i Consiglieri. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, quando occorre, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scutatori. Il Consiglio Direttivo Articolo 26 Il Consiglio Direttivo si compone da tre a sette Consiglieri eletti tra i Soci Ordinari Effettivi. Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Articolo 27 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente. Articolo 28 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domamnda da almeno due Consiglieri, e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine all’ammontare della quota di adesione e delle quote sociali periodiche. Articolo 29 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non è ammessa delega. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci o Consiglieri, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione delle proposte. Articolo 30 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, esclusi quei compiti che per Legge o per Statuto sono demandati all’Assemblea o al Presidente. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
Aricolo 31 In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Articolo 32 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente e, in sua assenza, dal più anziano di età dei presenti. Il Presidente Articolo 33 Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dallo stesso fra i suoi componenti, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Al Presidente è demandato:
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale ed è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Al Presidente è demandato l’incarico di Tesoriere dell’Associazione. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo alla prima riunione. Direzione Articolo 34 La Direzione si compone di un numero di membri variabile deciso dal Consiglio Direttivo. Ne possono far parte sia i Soci Ordinari Effettivi che i Soci Ordinari Aggiunti. E’ organo consultivo del Consiglio Direttivo con compiti di studio e coordinamento sulle varie materie d’interventodell’Associazione. Viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno. Elegge nel suo interno il membro che presiede la seduta. Colleggio Sindacale Articolo 35 Il Colleggio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea anche fra i non soci. Devono inoltre essere nominati dall’Assemblea due soci supplenti. Il Colleggio Sindacale elegge nel suo seno un Presidente. I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili. Articolo 36 Il Colleggio Sindacale controlla l’amministrazione e la gestione dell’Associazione, vigila sulla osservanza delle Leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, assolve alle altre funzioni attribuitegli per Legge. Collegio dei Probiviri Articolo 37 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti preferibilmente tra persone estranee all’Associazione ed eletti dall’Assemblea dei Soci. I tre Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Articolo 38 I Soci e l’Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Consiglio dei Probiviri la soluzione delle controversie insorte in materia di recesso, sospensione, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative alla interpretazione delle disposizioni da deliberazioni dell’Assmblea e del Consiglio Direttivo. I Probiviri sono anche competenti a decidere quali arbitri le controversie che insorgessero tra i singoli soci e l’Associazione nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali. I Probiviri giudicano, quali amichevoli compositori, secondo equità, con dispensa da ogni formalità di procedura, ed il loro arbitrale è impugnabile soltanto ai sensi degli Articoli 827 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Articolo 39 Qualora il Collegio dei Probiviri non sia stato eletto, i suoi poteri possono essere demandati, con delibera del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, al Collegio Sindacale. TITOLO VII Scioglimento e liquidazione Articolo 40 L’Assemblea che dichiara lo sciglimento dell’Associazione dovrà procedere alla nomina di due liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci Ordinari Effettivi. Lo sciglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto (come da Art. 22). TITOLO VIII Disposizioni Generali Articolo 41 Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle altre Leggi riguardanti le Associazioni.
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